Lo statuto

Scritto da ilianasalcedo il 27 mag, 2015 in L'Associazione | 2 commenti

Art.1 – Si è costituita l’Associazione di Volontariato per una nascita non violenta denominata “LE DIECI LUNE”.

Art.2 – L’Associazione non persegue scopi di lucro e pone quale requisito essenziale il volontariato; è fatto assoluto divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

Art.3 – Le finalità dell’Associazione si identificano in:
a) assistenza alla gravidanza e alla nascita a domicilio a chi ne fa richiesta, operando secondo le norme sancite dal D.P.R. 163 del 07.03.1975 in collaborazione con la struttura pubblica;
b) organizzazione di un servizio di assistenza ostetrica domiciliare a carattere di emergenza (minacce di aborto, controllo della gravidanza a rischio, diagnosi di travaglio, ecc.), volto ad evitare ospedalizzazioni premature o inutili;
c) assistenza a domicilio del puerperio, previa dimissione precoce dall’ospedale, al fine di salvaguardare il benessere psicologico della madre e il primo contatto con il neonato;
d) promozione e sostegno dell’allattamento al seno, con adeguata preparazione delle madri prima del parto ed incontri successivi tra gruppi di neo-mamme;
e) promozione della risoluzione del 1981 della O.M.S. relativa al codice internazionale per l’immissione sul mercato dei sostituti del latte materno;
f) promozione di una visione protettiva dell’unità madre/bambino che considera la maternità non solo come fatto biologico, ma anche culturale, in modo che venga vissuta pienamente e con gratificazione dai protagonisti nei suoi aspetti emotivi, fisici, effettivi, sessuali, e sociali. A tal scopo si vuole recuperare il sapere femminile (sia antico che moderno) in materia ostetrica, unito all’uso più appropriato della tecnologia;
g) trasformazione delle attuali strutture ospedaliere, al fine di rendere possibile quanto indicato alle lettere precedenti, prevedendo e incoraggiando forme pubbliche di assistenza per il parto a domicilio e per l’assistenza domiciliare dopo la dimissione precoce dall’ospedale;
h) promozione di studi e ricerche sul parto naturale e sui metodi di diagnosi e terapie alternative, allo scopo di attuare una corretta assistenza alla coppia durante la gravidanza, il parto e il puerperio, nel pieno rispetto del suo benessere psicofisico; a tale scopo si ritiene necessario un rapporto culturale diretto con centri nazionali ed internazionali che svolgono attività e ricerca nella materia specifica;
i) essere punto di riferimento per la salute della donna in tutte le fasi del loro divenire sociale;
l) creazione di uno spazio dinamico e ricco di proposte a sostegno della famiglia dove andare per: – star bene – divertirsi – incontrare – consultare – informarsi -condividere i valori (solidarietà, disponibilità, aiuto, professionalità);
m) formazione di un centro di documentazione che sia, anche attraverso l’organizzazione di conferenze e dibattiti, un punto di riferimento per una nuova cultura del parto;
n) formazione professionale, formazione continua e permanente educazione degli adulti e progettazione formativa.

Art.4 – Nel raggiungimento di tali finalità l’associazione può avvalersi di liberi professionisti o d’altri operatori e professionalità anche facenti parte dell’associazione.

Art.5 – La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento potrà essere deliberato solo da un’assemblea straordinaria con il voto di almeno 2/3 dei soci. In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art.6- Il numero dei soci è illimitato: all’associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali apponendo la firma in calce alla domanda.
L’ammissione a socio è subordinata al raccoglimento della domanda da parte dell’Assemblea dei soci. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma l’associato può sempre recedere dall’associazione. Le dimissioni da socio vanno presentate al consiglio direttivo del circolo e non comportano il rimborso di alcuna quota. La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art.7 – I soci sono tenuti: – al possesso della tessera sociale; – all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; – a partecipare alla vita del circolo informandosi presso la sede di eventuali riunioni o nuove iniziative ed a controllare gli avvisi ivi esposti.

Art.8- I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione o per altri gravi motivi;
3) in caso di mancato rinnovo della adesione o per morosità protrattasi per oltre 15 giorni dalla scadenza dei versamenti richiesti.

Art.9- Il patrimonio sociale è indivisibile per tutta la durata dell’Associazione ed è costituito:
1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
2) dai contributi, quote, erogazioni e lasciti diversi;
3) dal fondo di riserva.

Art.10- Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art.11 – L’anno sociale e l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art.12 – Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo per l’approvazione e deve avere la forma di rendiconto economico-finanziario.

Art.13 – Sono organi statutari dell’Associazione l’Assemblea dei Soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è costituita da tutti coloro che, condividendo le finalità e i programmi dell’Associazione, contribuiscono con le quote di iscrizione e le quote annuali di associazione, la misura delle quali sarà determinata dal Consiglio Direttivo di anno in anno. Le riunioni dell’Assemblea dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. La loro convocazione viene effettuata dal Presidente mediante avviso scritto ai soci, contenente: ordine del giorno, luogo della riunione, data e orario della prima e seconda convocazione oppure tramite avviso affisso nella sede dell’Associazione almeno 8 giorni prima della data stabilita. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L’Assemblea si riunisce inoltre in via straordinaria ogni volta che ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo, oppure almeno 1/3 dei soci. In tali casi la riunione dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta. Le assemblee straordinarie si riuniscono per deliberare modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea dei soci è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti e quella straordinaria con il 65% degli intervenuti. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti fra i soci che, attivamente e con continuità, svolgono la loro opera per il conseguimento dei fini dell’Associazione. Dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. E’ convocato dal Presidente ogni volta che ci sia la necessità o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. A titolo esemplificativo citiamo i seguenti compiti:
a) curare la realizzazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
b) redigere i bilanci;
c) redigere il programma annuale dell’attività associativa;
d) deliberare circa l’ammissione o l’esclusione degli associati;
e) nominare i responsabili dei gruppi di lavoro e delle varie attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
f) compiere tutti gli atti ed operazioni per una buona amministrazione dell’Associazione.
In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominandoli tra i soci. Se viene meno la maggioranza dei componenti i soci rimanenti devono convocare l’Assemblea dei soci. Il Presidente (eletto dal Consiglio Direttivo) rimane in carica fino alla durata del mandato del Consiglio Direttivo oppure fino a dimissioni o revoca. Il medesimo ha la rappresentanza e la firma dell’Associazione. In caso di indisponibilità le sue mansioni saranno svolte dal Vice Presidente. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Comitato Direttivo e li sottoscrive insieme al Presidente. Redige i bilanci, provvede alla riscossione delle quote e al pagamento delle spese. Ha in consegna i beni immobili e mobili dell’Associazione, cura la sede e redige il libro degli inventari. Svolge inoltre tutte quelle mansioni che gli vengono affidate con delibera dal Consiglio Direttivo.

Art.14 – La qualifica di socio dà diritto di frequentare i locali e gli impianti secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. Ogni socio ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Le votazione in generale possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

Art.15 – In caso di scioglimento il Presidente assume la veste di liquidatore.

Art.16 – Per quanto non compreso nel presente statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

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